La tradizione tutta italiana continua: anche Expo 2015 sottratta alle leggi su corruzione e trasparenza

di Franco Mostacci e Ferdinando Giammei
pubblicato sul Foglietto della Ricerca

expo2015

Expo2015 s.p.a. è una società interamente partecipata da soggetti pubblici. Sono azionisti il Ministero dell’economia (40%), Regione Lombardia (20%), Comune di Milano (20%), Provincia di Milano (10%), Camera di commercio, industria e artigianato di Milano (10%).Ad essa, come a tutte le pubbliche amministrazioni, si dovrebbero applicare la legge 190/2012 sulla prevenzione della corruzione, il decreto legislativo 33/2013 sulla trasparenza e l’integrità e il decreto legislativo 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice.

Qualsiasi dubbio al riguardo è stato fugato anche dalla circolare 1/2014 della Funzione Pubblica in cui si precisa  che l’ambito soggettivo riguarda anche le società partecipate che svolgono attività di pubblico interesse.

Ma nella migliore delle tradizioni italiche sulle Grandi Opere, tutto ciò non avviene.

Sul sito di Expo 2015 s.p.a. non si rinviene traccia del responsabile della prevenzione della corruzione, colui che è incaricato di redigere il Piano triennale della prevenzione della corruzione secondo le linee guida del Piano nazionale emanato dalla Funzione Pubblica. Manca anche il responsabile della trasparenza e dell’integrità, previsto dal dlgs 33/2013, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche a pubblicare sul proprio sito istituzionale, in un’apposita sezione denominata ‘Amministrazione trasparente’, una serie di contenuti sull’organizzazione e sull’attività svolta; come pure non è possibile esercitare il diritto di accesso civico, per chiedere la pubblicazione sul sito delle informazioni mancanti, tra cui le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità (in caso di condanna per determinati reati contro la pubblica amministrazione anche non passata in giudicato) o di incompatibilità  con altri incarichi dei  vertici della società.

I bandi di gara non sono reperibili e nel 2012 è stato assegnato con procedura ristretta a un raggruppamento temporaneo di imprese  un appalto di oltre 165 milioni di euro per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della cosiddetta Piastra.

In definitiva Expo2015 s.p.a., pur essendo una società pubblica,  è stata sottratta agli obblighi stringenti in tema di  trasparenza e prevenzione della corruzione e, di fatto, alla vigilanza dell’Autorità nazionale anticorruzione (A.n.ac.) che non fa parte degli organismi di controllo di Expo 2015 s.p.a..

Fin dal primo giorno del suo incarico, Raffaele Cantone avrebbe dovuto esigere che Expo 2015 fosse ricondotta nell’alveo della legalità, a partire dalla nomina immediata delle due figure che prevengono la corruzione e perseguono la trasparenza e l’integrità. Avrebbe anche dovuto pretendere che la sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito internet fosse riempita di tutti i contenuti informativi obbligatori per legge, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, consentendo a chiunque di esercitare il diritto di accesso civico. A quel punto l’A.n.ac., da lui presieduta, avrebbe potuto finalmente esercitare il suo ruolo di vigilanza, senza necessità di ‘poteri speciali’ più volte evocati ma non ottenuti.

A leggere la relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria di Expo2015 s.p.a. per gli esercizi 2011 e 2012 si percepisce che il modello organizzativo è quello del Grande evento, lo stesso meccanismo dei mondiali di nuoto di Roma 2008 o dei lavori per il G8 del 2009 a La Maddalena:

(pag. 16) Anche, poi, a causa dei tempi ristretti per l’organizzazione dell’evento, e degli obblighi internazionali assunti dall’Italia, è’ stato previsto a favore del Commissario straordinario, prima, e del Commissario Unico, adesso, un diffuso potere di deroga alla normativa ordinaria, tra l’altro, in materia procedure di gara e di espropriazioni per pubblica utilità.
(pag. 22) Nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico… il Giudice, prima di pronunciarsi sulla (richiesta di) sospensione del provvedimento o della procedura impugnati, di tenere conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera ed alla celere prosecuzione della procedura…
In sintesi, i principali ambiti normativi derogabili dal Commissario Unico sono i seguenti:
– contrattualistica pubblica;
– espropriazione per pubblica utilità;
– paesaggistico-ambientale e dei beni culturali;
– ambientale;
– urbanistica ed edilizia.

La somma urgenza permette, quindi di bypassare le procedure ordinarie ed è un dato di fatto che laddove non c’è trasparenza si annida la corruzione.

Manca ormai meno di un anno all’apertura dell’Expo e – in attesa che la Magistratura faccia luce su quanto avvenuto finora – se non sarà possibile garantire il completamento delle opere nel pieno rispetto della legalità, forse sarebbe meglio chiudere il cantiere e annullare l’evento. Secondo alcuni una siffatta scelta si tradurrebbe in un danno di immagine per l’Italia, ma si può essere certi, invece, che la comunità internazionale comprenderebbe il segnale di svolta del Paese.

 

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