L’Anac vara un deludente regolamento per le sanzioni su corruzione e trasparenza

di Franco Mostacci
pubblicato sul Foglietto della Ricerca

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In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha reso disponibile sul proprio sito il regolamento per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti delle amministrazioni che non adottano il Piano triennale anticorruzione, il Programma per la trasparenza e il Codice di comportamento.

Il decreto legge 90/2014 ha, infatti, attribuito all’Anac il potere sanzionatorio, colmando una lacuna della legge 190/2012 sulla prevenzione della corruzione e del decreto legislativo 33/2013 sulla trasparenza e l’integrità nelle pubbliche amministrazioni. A distanza di tre mesi dall’entrata in vigore della norma, durante i quali le amministrazioni inadempienti hanno fruito di una sorta di condono, l’Anac ha deciso finalmente di occuparsi della questione.

Il procedimento per l’accertamento della violazione, descritto nel regolamento, si compone di diverse fasi.

Innanzitutto l’avvio del procedimento, che può avvenire d’ufficio, sulla base di segnalazioni o per accertate violazioni da parte di organi di polizia amministrativa o di organi con funzioni ispettive.

Segue la comunicazione della contestazione, che deve contenere l’oggetto della violazione; il termine per l’invio di eventuali memorie e documentazione allegata, nonché per eventuali controdeduzioni; la possibilità di richiedere di essere sentiti in audizione presso l’Ufficio competente, specificando il termine per inoltrare detta richiesta; l’ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento; il nome del responsabile del procedimento, l’ufficio nel quale opera e i modi per entrarci in contatto; il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.

Si entra, poi, nel vivo con la fase istruttoria, che prevede anche l’audizione, su richiesta dei soggetti obbligati, di cui deve essere redatto verbale e  la cui comunicazione deve contenere i fatti e le circostanze; lo scopo; la data prevista per l’audizione; il termine entro il quale dovrà pervenire la conferma di partecipazione; l’indicazione di un referente, con i relativi contatti, per eventuali richieste di chiarimenti o comunicazioni successive.

Si arriva, infine, alla conclusione del procedimento che può prevedere l’archiviazione, la diffida ad adottare entro 60 giorni i provvedimenti omessi o la sanzione, per un importo variabile tra 1.000 e 10.000 euro, in funzione di una serie di fattori che per semplicità di esposizione in questa sede si omettono.

Quindi, per accertare una violazione di per sé lampante, visto l’obbligo di pubblicare la documentazione nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito internet dell’ente, è stato costruito un procedimento che, a essere generosi, può essere definito farraginoso.

Se si applicasse la stessa procedura ad una violazione del codice della strada, ad esempio all’attraversamento di un incrocio con semaforo rosso o al parcheggio in doppia fila, i Comuni d’Italia non incasserebbero più un centesimo di multa o, comunque, il costo dell’accertamento sarebbe superiore all’introito.

E’ un vero peccato che l’Anac stia deviando verso questo eccesso di burocrazia, che sembra favorire chi ha commesso l’omissione, piuttosto che garantire la trasparenza.

In un precedente articolo del Foglietto, in cui era stata annunciata l’importante novità che l’applicazione delle sanzioni passava nelle mani dell’Anac, era stato anche fatto il punto della situazione sugli obblighi assolti dagli enti pubblici di ricerca.

Da allora, anche se si registra qualche progresso, le cose non sembrano essere particolarmente migliorate. Chissà se con il procedimento messo a punto dall’Anac, le amministrazioni ancora inadempienti saranno prima o poi multate.