di Franco Mostacci
Dopo aver concesso 6 mesi di tempo per adeguarsi alla nuova normativa, a partire dal 23 dicembre 2016, sono divenute operative le nuove norme in materia di trasparenza e accesso generalizzato ai dati e documenti della pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli che gli enti devono obbligatoriamente pubblicare sul loro sito internet, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’.
Da oggi chiunque, può fare richiesta a una pubblica amministrazione centrale o locale, ma anche alle società da esse controllate o partecipate, di acquisire documentazione da questa prodotta o detenuta ed ottenerla nel termine massimo di 30 giorni.
L’istanza del cittadino può essere rifiutata solo nei casi in cui la diffusione del documento crea un pregiudizio concreto a ben definiti interessi pubblici o privati ed il diniego va, comunque, motivato.
Per orientarsi nella nuova disciplina dell’accesso generalizzato l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) avrebbe dovuto pubblicare sul proprio sito le linee guida interpretative della normativa, che ad oggi, però, non sono ancora disponibili essendo in corso consultazioni on line su alcuni specifici aspetti.
Un primo test sulla sensibilità degli enti alla nuova legge sulla trasparenza, è stato effettuato nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che non ha ancora previsto una apposita sezione per la disciplina dell’accesso documentale nè ha adeguato la pagina dell’accesso civico della sezione Amministrazione Trasparente. Anche l’identità digitale unica SPID, non risulta ancora attivata per l’accesso generalizzato ma può essere usata, così come l’accesso con il Pin Inps, per fruire di alcuni Servizi per il cittadino.
Per trasmenttere un accesso documentale all’Inps – al momento – non resta altra strada che inviare un messaggio di posta elettronica certificata e così è stato fatto:
To: dc.audit@postacert.inps.gov.it
Date: Fri, 23 Dec 2016 18:57:18 +0100 (CET)
Subject: Accesso generalizzato ex dlgs 97/2016
Con riferimento all’articolo 5 comma 2 del dlgs 33/2013, così come
modificato dall’articolo 6 comma 1 del dlgs 97/2016 in vigore dal 23
dicembre 2016, si richiede di poter accedere al messaggio INPS n. 1130 del 11 marzo 2016 riguardante il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, in considerazione del fatto che, come risulta dallo screen shot allegato, il messaggio non è attualmente consultabile sul sito
internet dell’Inps.
La presente istanza di accesso può ritenersi positivamente assolta
comunicando al sottoscritto che il documento è disponibile sul sito internet dell’ente.
Certi di un pronto riscontro si porgono i più cordiali saluti.
Franco Mostacci
(si allega carta d’indentità)
Inutile illudersi: c’è molta strada da fare per la piena affermazione dell’accesso documentale generalizzato. Non resta che sperare in un atteggiamento collaborativo da parte delle pubbliche amministrazioni.