Per la nuova legge sulla trasparenza (Foia) si deve attendere Babbo Natale

di Fernando Giammei e Franco Mostacci
pubblicato sul Foglietto della Ricerca
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Il Freedom of information act (Foia), adottato da tempo da molte democrazie liberali, persegue tre obiettivi principali: prevenzione della corruzione (accountability); partecipazione consapevole dei cittadini alla vita pubblica (participation); trasparenza e legittimazione della Pubblica Amministrazione (legitimacy).

Con il decreto legislativo 97/2016 il Governo ha provveduto a una revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza contenute nella legge 190/2012 e nel dlgs 33/2013, in applicazione della delega conferita con l’articolo 7 della legge 124/2015.

Secondo le intenzioni degli autori, in testa la ministra Marianna Madìa, le modifiche apportate in tema di trasparenza sarebbero talmente rivoluzionarie che d’ora in avanti si potrà equiparare la legislazione italiana al Freedom of information act (Foia), che garantisce la piena accessibilità ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. (vedere anche la conferenza stampa di agosto 2015 con relative slide)

Di parere difforme alcuni commentatori secondo i quali sono troppe le eccezioni che, potenzialmente, una pubblica amministrazione può opporre ad una richiesta di accesso civico.

L’articolo 5 bis prevede, infatti, il diniego alle informazioni richieste, se queste – a giudizio dell’amministrazione che le detiene – possono arrecare un pregiudizio concreto alla tutela dell’interesse pubblico nei casi di: sicurezza e ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive.

Anche il pregiudizio all’interesse privato è garantito nelle situazioni di protezione dei dati personali (in conformità con la disciplina legislativa in materia); libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Ogni richiesta sarà, quindi, legittima, anche se non è certo che si otterrà una risposta positiva.

Se l’accesso civico riguarda un obbligo previsto dal novellato dlgs 33/2013 l’amministrazione – come già avviene adesso – si limiterà a pubblicare quanto richiesto nell’apposita sezione ‘Amministrazione trasparente’ del proprio sito internet, comunicando il relativo link al richiedente.

Se, invece, si richiedono informazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione ai sensi del medesimo decreto, qualora l’istanza venga accolta saranno rilasciate gratuitamente in formato elettronico o cartaceo, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la riproduzione di dati e documenti su supporti materiali.

Pertanto, quando a richiedere la stessa informazione saranno più utenti, l’amministrazione dovrà sobbarcarsi l’onere di una risposta multipla, laddove sarebbe decisamente meno gravosa – e soprattutto universale – la pubblicazione sul web.

Resta comunque in vigore la legge 241/1990 e ss.mm.ii, per l’accesso agli atti di un procedimento amministrativo nei casi in cui si possiede una legittimazione ad agire, come avviene ad esempio per le imprese che partecipano ad una gara di appalto o per i candidati ad un concorso pubblico.

In attesa che l’Autorità nazionale anticorruzione, di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, adotti apposite linee guida per definire i casi in cui la prevalenza dell’interesse pubblico o privato blocca la diffusione delle informazioni, le amministrazioni hanno tempo fino al 23 dicembre per adeguarsi alla nuova normativa sulla trasparenza.

In questo semestre di latenza, iniziato il 23 giugno con l’entrata in vigore del Dlgs 97/2016, non si possono più inviare richieste di accesso civico per le parti del dlgs 33/2013 che sono state abrogate e non si possono ancora richiedere dati e documenti non soggetti a obbligo di pubblicazione.

Anche l’Anac, “nelle more delle modifiche necessarie per rendere il sistema conforme alle nuove disposizioni”, con un comunicato del presidente Cantone, ha sospeso l’uso della piattaforma web ‘Campagna Trasparenza’.

Nel dubbio, quindi, prima di avventurarsi in accessi civici di cui non si è più che certi, è meglio attendere l’arrivo di Babbo Natale, che quest’anno porterà con sé il Foia all’italiana.